Dogana, origine delle merci e facilitazione nei pagamenti dei diritti doganali

Dogana, origine delle merci e facilitazione nei pagamenti dei diritti doganaliTutte le merci introdotte ed esportate nella Comunità Europea sono oggetto di una dichiarazione doganale nella quale sono riportati tutti i dati necessari all’accertamento delle merci: la qualità, la quantità, il valore, il peso, l’origine.
Alla qualità della merce è legata l’applicazione di varie disposizioni che regolano il movimento delle merci da e per l’estero. L’esatta origine della merce concorre invece nella tassazione in maniera determinante contribuendo a realizzare misure a sostegno delle economie di Paesi sottosviluppati, cioè con reddito procapite inferiore ai 300 dollari.
Da notare che l’origine doganale può non coincidere affatto con la provenienza delle merci (una merce che arriva per esempio dal Paese A può avere origine doganale nel Paese B). Quali sono le condizioni alle quali un determinato prodotto può essere considerato come originario (in senso doganale) di un determinato Paese? Il riferimento principale è quello del luogo dell’ottenimento delle materie prime, come prodotti vegetali, della caccia e della pesca; una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi, si considera originaria del Paese all’interno del quale è avvenuta l’ultima trasformazione (sempre considerando eventuali accordi che intercorrono tra l’UE e Paesi terzi).
In caso di dubbio sull’origine da attribuire al proprio prodotto un’azienda di trasformazione di prodotti provenienti da diverse parti del mondo, può ricorrere allo strumento denominato Informazione Vincolante in materia di Origine (I.V.O.): esso consiste sostanzialmente in una istanza presentata alla Dogana del proprio Paese ed è un importante strumento per utilizzare tranquillamente la dichiarazione d’origine.
Un problema di grande attualità è quello legato alle vicende dell’operazione doganale di importazione, allorché il certificato d’origine della merce importata risulti irregolare o indebitamente rilasciato. Qualora sussistano dubbi nel Paese importatore, la dogana può soltanto richiedere all’autorità del Paese esportatore l’effettiva origine dei prodotti. Presso ogni dogana comunque sono depositati i nomi, i timbri e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel territorio dei Paesi beneficiari delle preferenze. Il certificato d’origine sarà definito irregolare quando reca un vizio formale risalente al momento dell’emissione, per esempio l’emissione del certificato da parte di autorità non abilitata. Il certificato sarà definito indebitamente rilasciato quando l’autorità emittente non si avvede che la merce cui si riferisce non può considerarsi originaria di un certo Paese.
Dal gennaio 2011, l’amministrazione federale svizzera per le dogane ha realizzato la nuova applicazione che monitorerà anche il traffico delle merci sulla rete ferroviaria, per cui all’atto della dichiarazione del treno, al gestore si dovrà fornire, oltre ai dati operativi, anche quelli commerciali concernenti l’invio e le indicazioni in merito al loro statuto doganale (come la designazione della merce, numero di riferimento del regime doganale, ecc). Qualunque Pase potrà aderire a tale iniziativa.
Nel momento in cui vengono compiute operazioni doganali ci sono i cosiddetti “diritti doganali” (IVA e dazi) sulle merci. Il T.U.L.D. (Testo Unico della Legge Doganale), fornisce alcune misure che permettono di pagare i diritti doganali dovuti -che talvolta incidono in maniera molto significativa sulle merci- in forma agevolata:
a)Conto di debito
Il T.U.L.D. prevede che le aziende che effettuino con continuità operazioni con l’estero possano non pagare preventivamente i diritti doganali, ottenendo una sospensione del pagamento, pur avendo piena disponibilità della merce. Ogni dogana si compone di una o più “sezioni” situate in punti distaccati della sede centrale, alle quali vengono affidate specifiche competenze: la Ricevitoria Doganale stabilisce la cauzione che l’azienda deve rilasciare.
Quel che realmente avviene, è che per un determinato intervallo di tempo (in genere 30 giorni, fissati dall’Amministrazione Finanziaria) l’azienda decide di far confluire in un apposito “conto di debito”, tutti gli importi relativi ai dazi doganali; alla scadenza prevista, l’azienda entro due giorni deve pagare il debito conteggiato dalla dogana. I diritti doganali dovuti a seguito di accertamenti suppletivi non possono essere addebitati nel suddetto conto.
b)Pagamento differito
Il T.U.L.D. prevede anche un pagamento differito dei diritti doganali; l’azienda può ottenere un differimento di pagamento dell’IVA, per esempio, fino a 90 giorni (di cui i primi 30 non generano interessi, i quali comunque sono a tassi particolarmente convenienti) lasciando la merce nei depositi fino a quando non verrà effettivamente immessa in consumo. Naturalmente anche il beneficio del pagamento differito è subordinato al rilascio di idonea cauzione. Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale, oppure dalla data in cui la merce è stata rilasciata all’operatore (nel caso le due date non coincidessero).
E’ ovvio che c’è chi cerca sempre di approfittarne, come è accaduto proprio alcuni giorni fa, nel novembre del 2010 al porto di La Spezia, in cui un operatore economico di nazionalità cinese, aveva introdotto nei cosiddetti “depositi IVA” della merce registrata regolarmente, affiancata da merce non registrata.
Ma per un’azienda che abbia con lo spedizioniere un rapporto consolidato può negoziare tranquillamente, e chiedere che le venga concesso di corrispondere le somme dovute a titolo di diritti doganali non al momento dello svincolo delle merci, ma in un momento successivo, vicino alla scadenza di pagamento assegnata allo spedizioniere stesso dall’Amministrazione Finanziaria. In tal modo l’azienda otterrà un beneficio finanziario, poiché potrà fruire indirettamente della dilazione concessa allo spedizioniere, e non avrà la necessità di prestare direttamente le cauzioni necessarie per fruire del differimento, evitando così il relativo costo.
E’ da tenere presente come oggi la sensibilità del consumatore si è notevolmente modificata, e l’origine geografica delle merci ha acquistato una certa rilevanza nella scelta del prodotto. Si pensi al nuovo commercio “equo e solidale” che garantisce ai produttori un giusto guadagno per contribuire allo sviluppo dei paesi sottosviluppati, o alla rinuncia all’acquisto di prodotti per la costruzione dei quali viene usato il lavoro minorile come quello dei minorenni tra i 12 e i 15 anni, che lavorano sedici ore al giorno, sette giorni su sette, alla City Toys vicino a Hong Kong, che produce pupazzi per McDonald’s.

Raffaella Russo

 

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