Permuta

La permuta è un contratto di diritto regolato dall’articolo 1552  del codice civile che ha per oggetto il reciproco trasferimento di una proprietà o bene o diritto da un contraente all’altro senza corrispettivo in  denaro. Il trasferimento può riguardare sia diritti reali che diritti di credito. Si può trattare di uno scambio fra diritti come l’usufrutto. La permuta è a tutti gli effetti un contratto consensuale, con effetti reali, di carattere commutativo e oneroso con attribuzioni corrispettive.

La sua origine è antica, risale ai tempi in cui non esisteva la moneta  e si usava il comodo baratto, anche se esso è regolato da leggi un po’ diverse. La permuta è una variante aggiornata del baratto. Era contemplata in tutte le sue accezioni nel diritto romano. Al tempo di Giustiniano fu definita un contratto atipico di natura reale che si perfezionava con la consegna della cosa o con il consenso del permutante. Nel tempo tuttavia lo scambio fra due cose aveva rivelato problemi organizzativi e di interpretazione. La stessa Cassazione è più volte intervenuta per redimere le controversie. Si è poi stabilito che la permuta segue più o meno le regole della vendita previste dal codice civile, senza corrispettivo del prezzo. Si differenzia dal baratto perché nella permuta la differenza di valore  economico dei due beni deve essere considerata e compensata. Le spese del contratto di permuta sono a carico dei due contraenti divise in parti uguali. il permutante può chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni, il rimborso di alcune spese. La spesa della eventuale vendita è a carico del compratore. Per una ottima compensazione è necessaria una preventiva valutazione dei beni. Ci sono vari tipi di permuta, mista con elementi di vendita , obbligatoria il cui esito è condizionato da un ulteriore evento, la permuta di cosa altrui e di cosa futura, la permuta con conguaglio. Tutto dipende dalla volontà delle parti ma anche la permuta ha i suoi punti deboli.

Ai nostri giorni la più diffusa è la permuta immobiliare con scambio fra due case, ma c’è pure quella che riguarda due auto. C’è poi la permuta che riguarda le aree fabbricabili, il proprietario cede il terreno senza pagamento in cambio di un appartamento futuro. Si tratta di permuta di cosa futura ben regolamentata dal legislatore. Questo tipo di permuta può inglobare anche uno o più contratti di appalto. Anche essa ha i suoi inconvenienti specie se il costruttore è inadempiente o fallisce. Ci sono soluzioni alternative per tutelare il proprietario del terreno, ad esempio ricorrere alla riserva di proprietà o a tre contratti collegati. In alcuni casi vengono valutati pure gli interessi compensativi. In certi casi la permuta segue le norme della vendita a rate, a corpo, a misura con ovvi adattamenti. Spesso avvengono conguagli in denaro.

Nel nostro tempo ci sono molti intellettuali, filosofi che non conoscono la permuta, il concetto stesso di permuta. Le scuole dovrebbero insegnare anche materie più strettamente tecniche.

 

Ester Eroli

 

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